Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 15/02/2006

4. Per i fini dei commi 2 e 3, il piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10, si attiene ai seguenti indirizzi e criteri tecnici:

a) il piano provinciale tiene conto dei criteri metodologici utilizzati dal piano generale per la determinazione del DMV e dei valori tendenziali previsti dalla cartografia georeferenziata di cui al capitolo III.6.3.;

b) il DMV, costante negli anni, è di norma modulato nell'arco di ciascun anno solare secondo le indicazioni derivanti dai commi precedenti. Nei casi in cui il valore minimo invernale di DMV risulti inferiore a 30 litri al secondo, può essere assentito, invece del DMV, un rilascio di entità pari alla media dei valori modulati;

c) fermo restando quanto disposto dall'art. 9, i prelievi d'acqua dai laghi non devono compromettere la sussistenza del DMV alla sezione di sbocco nel relativo emissario;

d) nel caso di impianti alimentati da una pluralità di punti di prelievo, la provincia può disporre - all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione alla derivazione o al rinnovo di esse - il riparto del DMV complessivo su una o su parte delle opere di presa o di sbarramento;

e) la Giunta provinciale può disporre - in via temporanea - valori di DMV superiori a quelli previsti dai commi precedenti, qualora si renda necessario migliorare o risanare situazioni di particolare inquinamento o di degrado idraulico, nonchè per altre motivate esigenze di carattere ambientale;

f) non sono soggette al rilascio del deflusso minimo vitale le derivazioni gravanti su sorgenti non significative per il regime idraulico dei corsi d'acqua, mentre per quelle risultanti significative in tal senso va assicurato un rilascio pari almeno al venti per cento della portata istantanea.

5. In attesa della conformazione ai sensi del comma 3, continuano ad applicarsi per le derivazioni esistenti le disposizioni di cui all'art. 16-novies, commi 1, 2 e 3, della legge provinciale 8 luglio 1976 n. 18, la disciplina prevista dalle norme di attuazione dello Statuto per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, nonchè ogni altra prescrizione normativa o amministrativa, vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente piano, in base alla quale sia stato imposto il rilascio del DMV o di eventuali portate di rispetto. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla normativa provinciale, continuano ad applicarsi con riferimento a quanto previsto dal presente articolo le disposizioni di cui all'art. 16novies, commi 4 e 5, della legge provinciale n. 18 del 1976, in materia di sanzioni per la violazione dell'obbligo di rilascio.

6. La provincia attua le necessarie attività di verifica, di studio e di sperimentazione per il monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del presente

articolo.

Art. 12 - Adeguamento delle reti

1. Le opere di captazione, di raccolta, di adduzione e di distribuzione delle risorse idriche devono essere mantenute in costante efficienza, curando in particolare l'eliminazione delle perdite e delle disfunzioni.

2. Il rinnovo della concessione o dell'autorizzazione alla derivazione o la loro modifica comportante aumento della portata derivata sono comunque subordinati alla verifica di funzionalità della rete alimentata e al risanamento della stessa ove siano accertate dispersioni di risorsa idrica.

Art. 13 - Misuratori di portata

1. Gli utenti di acqua pubblica devono installare dispositivi per la misurazione dei quantitativi di acqua derivata, nonchè eventualmente di quella restituita, nei casi, nei tempi e secondo le modalità e i criteri tecnici stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente piano.

2. La deliberazione di cui al comma 1 può essere periodicamente aggiornata. In tal caso essa definisce i tempi per l'adeguamento delle derivazioni esistenti.

3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

4. In ogni caso, i dispositivi di misurazione devono essere installati, entro un anno dalla data di pubblicazione delle deliberazione di cui al comma 1 nel bollettino ufficiale, con riferimento alle grandi derivazioni idroelettriche, ivi compresi gli impianti idroelettrici ad esse funzionalmente collegati nonchè ad altre derivazioni, anche ad uso diverso, che utilizzano un volume annuo di acqua superiore a un milione di metri cubi.

Art. 14 - Disposizioni per il risparmio e per i1 riutilizzo delle risorse idriche

1. L'uso delle acque è informato al principio dello sviluppo sostenibile; in particolare è indirizzato al risparmio, al riutilizzo e al rinnovo della risorsa, per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. I singoli usi devono garantire una fornitura globalmente sufficiente di acque di buona qualità per un utilizzo durevole, equilibrato ed equo, con priorità per il consumo umano.

2. Chiunque gestisca e utilizzi la risorsa idrica è tenuto ad adottare le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi, nonchè ad incrementare il riciclo e il riutilizzo, applicando a tal fine le migliori tecnologie disponibili.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è fatto obbligo ai soggetti pubblici o privati interessati di:

a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate, al fine di ridurre le perdite;

b) realizzare, nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, nei casi, nei tempi e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della giunta provinciale, reti duali di adduzione funzionali all'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili con la loro qualità

c) promuovere l'informazione, la diffusione e l'applicazione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori produttivo, terziario e agricolo;

d) installare, nei casi e nei tempi indicati con deliberazione della giunta provinciale ed ove non sia previsto dalle norme vigenti, contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonchè contatori differenziati per le attività produttive e terziarie;

e) realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue.

4. Con apposita deliberazione della giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le direttive per il riutilizzo delle acque reflue, tenuto conto del decreto ministeriale n. 185/2003, e sono indicate le migliori tecnologie disponibili per la progettazione e l'esecuzione delle relative infrastrutture.

5. Il riutilizzo di acque reflue nelle matrici ambientali è soggetto ad autorizzazione preventiva della provincia, nel rispetto dei criteri e delle direttive di cui al comma 4.

6. Gli atti che consentono l'utilizzazione delle acque pubbliche o sono finalizzati alla modificazione, alla limitazione o all'interdizione delle utilizzazioni, nonchè la valutazione dell'impatto ambientale, gli strumenti di programmazione settoriale e i provvedimenti di incentivazione previsti dalle norme vigenti, sono adottati nel rispetto dei criteri e dei principi stabiliti dal presente

articolo. Capo IV Aree a rischio idrogeologico

Art. 15 - Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica, se non è diversamente disposto, alle aree a rischio idrogeologico indicate nella cartografia informatizzata e georeferenziata (GIS) descritta nella parte IV dell'elaborato di piano con riferimento al rischio idraulico, di frana e di valanga.

2. Costituiscono aree a rischio idrogeologico le porzioni di territorio nelle quali sono presenti persone e/o beni esposti agli effetti dannosi o distruttivi di esondazioni, frane o valanghe. Le aree a rischio sono suddivise in quattro classi di gravosità crescente (R1, R2, R3 ed R4) in funzione del livello di pericolosità dell'evento, della possibilità di perdita di vite umane e del valore dei beni presenti.

3. L'individuazione, la perimetrazione e la classificazione delle aree a rischio idrogeologico sono effettuate dal presente piano in attuazione dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998 n. 267, e in conformità all'atto di indirizzo e coordinamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998.

4. La provincia assicura, nel rispetto dei principi generali fissati dal presente piano, l'aggiornamento delle metodologie per la classificazione della pericolosità idrogeologica ed il conseguente adeguamento della cartografia del rischio.

Art. 16 - Interventi consentiti nelle aree R4

1. Nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato - contrassegnate R4 nella cartografia del piano - sono consentiti esclusivamente:

a) gli interventi di sistemazione volti alla riduzione o all'eliminazione del rischio, approvati dagli organi competenti in base alla legislazione provinciale, sulla base di uno specifico studio che analizzi le condizioni di rischio precedenti e successive alla realizzazione dell'opera;

b) gli interventi di demolizione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di mitigazione della vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture. Tali interventi sono consentiti a condizione che non aggravino la vulnerabilità dei luoghi rispetto al rischio esistente e che non precludano la possibilità di ridurre o eliminare il rischio stesso. Essi non devono inoltre comportare variazione di superficie e di volume, nonchè cambi di destinazione d'uso peggiorativi ai fini del rischio.

2. Nelle aree a rischio molto elevato la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o la modifica di quelle esistenti sono consentite, purchè:

a) non risultino delocalizzabili;

b) non concorrano ad incrementare il carico insediativo esposto a rischio;

c) non pregiudichino gli interventi di riduzione o eliminazione del rischio e risultino coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile;

d) il relativo progetto includa le opere di messa in sicurezza per la riduzione del rischio, sia corredato da apposito studio di compatibilità e risulti approvato dagli organi competenti in base alla legislazione provinciale.

3. Nelle aree a rischio molto elevato di esondazione sono altresì consentite la costruzione o la demolizione e ricostruzione di opere e manufatti - pubblici e privati - ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) gli interventi siano conformi agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale o ai piani e ai programmi con effetti equivalenti;

b) preventivamente all'adozione del provvedimento finale cui è subordinata la realizzazione dell'intervento sia approvato, da parte della provincia, anche su proposta degli interessati, un programma di misure per la messa in sicurezza dell'area volto alla riduzione o all'eliminazione del rischio di esondazione, anche sulla base di specifici studi e approfondimenti delle dinamiche idrauliche;

c) il programma di cui alla lettera b) indichi: I. le misure di messa in sicurezza indispensabili; II. le priorità e i tempi di realizzazione delle stesse, comunque non superiori ai cinque anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento finale che consente l'attuazione dell'intervento; III. i finanziamenti occorrenti per l'esecuzione delle misure di messa in sicurezza dell'area; IV. i soggetti - pubblici o privati - cui compete la realizzazione delle predette misure.

4. L'approvazione del programma di misure per la messa in sicurezza di cui al comma 3 consente l'inizio dei lavori per la realizzazione delle opere e dei manufatti contemplati dal medesimo comma anche precedentemente alla esecuzione delle misure di messa in sicurezza, che devono in ogni caso essere realizzate prima della fine dei lavori o del relativo collaudo, qualora necessario.

5. Lungo i tratti d'alveo posti in fregio ad aree a rischio molto elevato non sono ammesse deroghe alla fascia di rispetto idraulico prevista dalla legislazione provinciale.

 

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